Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'imposta

1. L'imposta di cui all'articolo 1 si applica:

a) ai trasferimenti a titolo oneroso di strumenti finanziari (tra gli altri e in maniera non esclusiva fondi comuni d’investimento, sicav, gestioni patrimoniali, hedge funds, azioni, obbligazioni) come definiti ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive integrazioni. Ai fini della presente legge, si intende per trasferimento la cessione a qualunque titolo degli strumenti finanziari, anche temporanea, tale da dar luogo al trasferimento dei diritti e/o degli obblighi finanziari nascenti dallo strumento ceduto;

b) a tutte le operazioni di negoziazione in valuta effettuate in Italia da intermediari finanziari abilitati come definiti ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni;

c) alla sottoscrizione e trasferimento di strumenti finanziari derivati così come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.

2. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari, mentre sono strumenti finanziari i contratti di acquisto e vendita di valuta estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.{jcomments on}

 

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