Articolo 5 - Variazione dell'aliquota per tutela da attacchi speculativi

1. Le aliquote così come riportate nell'articolo 4 possono essere aumentate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in caso di attacco speculativo. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita Consob o Banca d’Italia, definisce con apposito regolamento attuativo i limiti di variazione massimi consentiti del prezzo di ogni tipologia di strumento finanziario di cui all'articolo 2.

2. Superati tali limiti subentra automaticamente l'aliquota straordinaria di cui al comma 1, nella misura e per la tipologia di strumenti finanziari individuati dal citato regolamento ministeriale.

3. Ove le speculazioni siano indirizzate sulle commodities (materie prime – alimenti), le aliquote gravanti sui contratti derivati con all'oggetto un prezzo obiettivo che si discosti per più del 15% dal prezzo medio del bimestre in corso saranno automaticamente elevate allo 0,1%.

4. Il regolamento attuativo di cui al comma 1 definisce anche il periodo di applicazione dell'aliquota straordinaria di cui al precedente comma 1, la cui durata non potrà comunque superare un triennio.

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