Articolo 8 - Destinazione del gettito

Il gettito dell’imposta di cui all’articolo 1 viene destinato in maniera addizionale rispetto agli impegni finanziari già assunti:

a) per il 50% ad integrazione del fondo per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e per il finanziamento di politiche italiane per lo sviluppo, l’occupazione, l’innovazione e la ricerca;

b) per il 25% ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) per il 25% ad integrazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito ai sensi dell’art. 1, comma 1124 e 1125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per lotta contro i cambiamenti climatici nell'ambito esclusivo delle iniziative condotte in sede di Nazioni Unite (United Nations Framework Convention on Climate Change).

{jcomments on}

La TTF in un video... virale

Newsletter

Iscriviti qui per ricevere le news della campagna

Dalle campagne internazionali

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.zerozerocinque.it è redatto dai promotori della campagna.  Contatti | Policy sulla privacy

I contenuti sono sotto licenza Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 ItaliaCreative Commons License