Articolo 8 - Destinazione del gettitoIl gettito dell’imposta di cui all’articolo 1 viene destinato in maniera addizionale rispetto agli impegni finanziari già assunti: a) per il 50% ad integrazione del fondo per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e per il finanziamento di politiche italiane per lo sviluppo, l’occupazione, l’innovazione e la ricerca; b) per il 25% ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49; c) per il 25% ad integrazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito ai sensi dell’art. 1, comma 1124 e 1125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per lotta contro i cambiamenti climatici nell'ambito esclusivo delle iniziative condotte in sede di Nazioni Unite (United Nations Framework Convention on Climate Change). {jcomments on} La TTF in un video... virale
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