Articolo 10 - Istituzione della Commissione Interministeriale per l’attivazione dell’imposta e la creazione di un Osservatorio Permanente per il contrasto alle speculazioni finanziarie e sulle Tasse Globali

1.Entro due mesi dall’approvazione della Legge si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione Interministeriale presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e così composta:

a) dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, o da un suo delegato;

b) da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;

c) da un rappresentante del Ministro per le Politiche Europee;

d) da un rappresentante della Banca d’Italia;

e) da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

f) da due esperti designati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;

g) da tre rappresentanti delle organizzazioni promotrici della campagna zerozerocinque, ovvero dalle seguenti organizzazioni: Acli, ActionAid Italia, Adiconsum, Adiconsum Basilicata, Amref, Arci, Attac, Azione Cattolica, Banca Popolare Etica, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Cgil, CINI - Coordinamento Italiano Network Internazionali, CISP, Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, Cisl, Cittadinanzattiva, Consorzio Città dell’Altra Economia, Consorzio Sociale Goel, CVX Italia, Daquialà, Dokita, Economia Alternativa, Equociquà, Fa’ la cosa giusta, Fair, Fiba Cisl, Flair, FOCSIV – Volontari nel mondo, Fondazione Culturale Responsabilità Etica,  Gcap - Coalizione Italiana Contro la Povertà, Legambiente, Lega Missionaria Studenti, Libertà e Giustizia, Lunaria, Mani Tese, Mag4 Piemonte, Mag Verona, Microdanisma, Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, Oxfam Italia, Reorient, RTM – Reggio Terzo Mondo, Save the Children,  Sbilanciamoci,  Social Watch Italia,  UIL, Un ponte per, Volontari Terzo Mondo – Magis,  Wwf Italia.

Due degli esperti saranno nominati dalle stesse organizzazioni promotrici.

2. Detta Commissione Interministeriale ha il compito entro dodici mesi dal proprio insediamento, di relazionare al Governo sulle attività svolte e finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) Elaborare tutte le proposte di accordi necessari per favorire a livello europeo e poi anche internazionale, l’adozione di un’imposta sulle transazioni finanziarie supportando contestualmente i competenti Ministeri nell’adottare tutte le iniziative - bilaterali e multilaterali – finalizzate ad una rapida e funzionale applicazione dell’imposta.

b) Elaborare uno studio di fattibilità e una proposta per l'istituzione entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente Legge di un Osservatorio Permanente per il contrasto alle speculazioni finanziarie, authority indipendente, che avrà - a titolo esemplificativo ma non esaustivo – il compito di monitorare sull'applicazione della presente legge; proporre aggiornamenti e integrazioni al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari; contribuire all'aggiornamento delle liste di Stati o territori definiti “paradisi fiscali”; studiare e proporre, di concerto con le analoghe strutture europee e internazionali, le misure atte a contrastare tutti i tipi di speculazione finanziaria.

3.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze viene autorizzato, in deroga all’art. 6 comma 3, ad adottare tutte le modifiche di bilancio necessarie per l’istituzione dell’Osservatorio.

4.Contestualmente alla nomina dei Membri dell’Osservatorio da parte del Parlamento, la Commissione Interministeriale prevista in questo articolo della Legge, cesserà la sua attività.

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